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Credito d’imposta del 15% sugli investimenti in macchinari: pubblicato in G.U. il decreto legge

È stato pubblicato in G.U. il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91 che istituisce, tra gli altri provvedimenti, un credito d’imposta incrementale del 15% sull’acquisto di nuovi macchinari. Illustriamo di seguito le caratteristiche del provvedimento, sulla base del testo definitivo.

BENEFICIO: il beneficio consiste in un credito d’imposta, nella misura del 15%, per l’acquisto (anche tramite leasing) di nuovi macchinari (beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007) calcolato sull’eccedenza del costo sostenuto rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti per investimenti in beni analoghi, con l’esclusione dell’esercizio con l’importo più elevato.

Per esemplificare, se l’azienda investe una certa somma nell’acquisto di macchinari nell’esercizio 2014, a partire dalla data di entrata in vigore del DL, si confronterà tale importo con il calcolo della media del periodo 2009-2013 in investimenti analoghi, eliminando l’anno con l’importo più elevato: la media pertanto sarà quella calcolata su 4 esercizi. Sull’eccedenza degli investimenti effettuati nel 2014 rispetto alla media 2009-2013 si calcolerà il 15%, importo corrispondente al beneficio di cui l’azienda potrà fruire nella forma del credito d’imposta.

I macchinari devono essere destinati a strutture produttive situate in Italia e l’investimento minimo deve ammontare a 10.000 euro.

UTILIZZO DEL BENEFICIO: il credito d’imposta potrà essere utilizzato tramite compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell’investimento (quindi in ogni caso non prima del 1° gennaio 2016).

BENEFICIARI: possono beneficiarne ditte individuali, società di persone e di capitali, senza vincoli alla dimensione aziendale. Anche le imprese costituite da meno di cinque esercizi sono ammesse a godere del beneficio: la media di riferimento sarà calcolata su tutti gli anni di attività dell’azienda escluso l’esercizio con l’importo più elevato.

PERIODO: il credito d’imposta matura per acquisti effettuati a partire dal 24 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge, fino al 30 giugno 2015.

MOTIVI DI REVOCA DEL BENEFICIO: il credito d’imposta è revocato nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a terzi o vengano destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. Motivo di revoca è inoltre il trasferimento dei beni in strutture produttive al di fuori dello Stato italiano.

Credito d'imposta del 15% sugli investimenti in macchinari

Venerdì 13 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo del decreto legge sulla crescita che, tra gli altri provvedimenti, istituisce un credito d’imposta incrementale del 15% sull’acquisto di nuovi macchinari.

Il decreto è attualmente al vaglio della presidenza della Repubblica.

BENEFICIO: il beneficio consiste in un credito d’imposta, nella misura del 15%, per l’acquisto (anche tramite leasing) di nuovi macchinari (beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007) calcolato sull’eccedenza del costo sostenuto rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti per investimenti in beni analoghi, con l’esclusione dell’esercizio con l’importo più elevato.

Per esemplificare, se l’azienda investe una certa somma nell’acquisto di macchinari nell’esercizio 2014, si confronterà tale importo con il calcolo della media del periodo 2009-2013 in investimenti analoghi, eliminando l’anno con l’importo più elevato: la media pertanto sarà quella calcolata su 4 esercizi. Sull’eccedenza degli investimenti effettuati nel 2014 rispetto alla media 2009-2013 si calcolerà il 15%, importo corrispondente al beneficio di cui l’azienda potrà fruire nella forma del credito d’imposta.

I macchinari devono essere destinati a strutture produttive situate in Italia e l’investimento minimo deve ammontare a 10.000 euro.

UTILIZZO DEL BENEFICIO: il credito d’imposta potrà essere utilizzato tramite compensazione in tre quote annuali a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell’investimento (quindi in ogni caso non prima del 1° gennaio 2016).

BENEFICIARI: possono beneficiarne ditte individuali, società di persone e di capitali, senza vincoli alla dimensione aziendale. Anche le imprese costituite da meno di cinque esercizi sono ammesse a godere del beneficio: la media di riferimento sarà calcolata su tutti gli anni di attività dell’azienda escluso l’esercizio con l’importo più elevato.

PERIODO: il credito d’imposta matura per acquisti effettuati a partire dall’entrata in vigore del decreto legge fino al 30 giugno 2015.

Il testo del decreto legge non è ancora definitivo ed è suscettibile di modifiche. Vi aggiorneremo pertanto sia in caso di variazioni di rilievo rispetto a quanto sopra esposto, sia in occasione della pubblicazione del testo definitivo.