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PMI innovative: le nuove misure del governo per accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese caratterizzate da una forte dotazione tecnologica

Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (noto come “Investment Compact”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle “startup innovative” a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le “PMI innovative”, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell’oggetto sociale e dal livello di maturazione. Le PMI che dichiareranno di detenere i requisiti richiesti potranno usufruire di numerose agevolazioni.

I REQUISITI RICHIESTI

Per iscriversi al registro delle PMI innovative le Piccole e Medie Imprese, vale a dire le imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
  2. hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  3. dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  4. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  5. non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;
  6. infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
    1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
    2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
    3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Regime di pubblicità: per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Specularmente rispetto a quanto già previsto per le startup innovative, l’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente in via territoriale una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti. Come per le startup innovative, il registro speciale delle PMI innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull’impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l’occupazione e l’innovazione.

Controllo dei requisiti: le autorità competenti effettuano controlli sull’effettivo possesso dei requisiti previsti.

Aggiornamento dei requisiti: le PMI innovative hanno l’obbligo di aggiornare con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, pena la perdita dello status di PMI innovativa. Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all’innovazione tecnologica.

LE AGEVOLAZIONI OTTENIBILI

Le agevolazioni che le PMI innovative possono ottenere sono le seguenti:

  1. Esonero dall’imposta di bollo: le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
  2. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l’offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a..
  3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
  4. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
  5. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
  6. Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.
  7. Ricorso all’equity crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta nel giugno 2013 dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” l’Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno. Anche le PMI innovative, come le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. Inoltre, in merito all’equity crowdfunding, l’Investment Compact ha introdotto due ulteriori novità: anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative possono raccogliere capitali mediante campagne online sui portali autorizzati, consentendo una diversificazione e riduzione del rischio di portafoglio per l’investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario.
  8. Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
  9. Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE: include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.

Tutte le misure sono già operative e potranno essere fruite dalle PMI innovative a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, ad eccezione delle lettere f e h che necessitano di provvedimenti attuativi. In particolare, il decreto interministeriale riguardante le agevolazioni fiscali sugli investimenti necessita di una notifica europea in conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.