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Modificato il trattamento contabile dei costi di Ricerca e Sviluppo

Il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 ha apportato una modifica al trattamento contabile dei costi di ricerca e sviluppo che può avere effetti consistenti per quelle imprese che capitalizzano questa tipologia di costi.

In particolare, a partire dall’anno 2016, i costi di ricerca applicata non potranno più essere capitalizzati, ma dovranno essere trattati come costi di competenza dell’esercizio in cui la spesa viene sostenuta. Questo è quanto prevede il decreto a meno di future precisazioni da parte del legislatore, in quanto le disposizioni transitorie non citano i costi di ricerca tra le componenti per le quali sarà permesso nei prossimi anni completare normalmente il piano di ammortamento prima di applicare la nuova regola.

Al fine di comprendere meglio la modifica, ricordiamo che i costi di R&S si articolano, secondo il principio contabile OIC 24, nelle tre seguenti categorie:

  1. Ricerca di base;
  2. Ricerca applicata;
  3. Sviluppo.

Sempre l’OIC 24 fissa tre requisiti fondamentali per poter capitalizzare i costi:

  1. Il costo deve essere identificabile, misurabile e riferito a un processo/prodotto chiaramente definito. Il costo, pertanto, deve avere una diretta inerenza con il processo/prodotto per cui viene sostenuto;
  2. Il progetto deve essere realizzabile, cioè tecnicamente fattibile. La società deve possedere le risorse necessarie alla realizzazione del progetto/prodotto, o quantomeno deve dimostrare di poterle reperire;
  3. Deve esserci la ragionevole possibilità di recuperare i costi mediante i redditi futuri.

Prima della modifica normativa, la possibilità della capitalizzazione era preclusa solo ai costi relativi alla ricerca di base, mentre per i costi di ricerca applicata e di sviluppo era facoltà dell’azienda, stante la sussistenza dei requisiti succitati, provvedere o meno alla capitalizzazione.

A partire dal primo gennaio 2016, invece, data di entrata in vigore della norma, i costi di ricerca saranno trattati in maniera omogenea, nel senso che i costi di ricerca applicata, non più classificabili tra gli oneri pluriennali capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali, saranno gestiti come quelli della ricerca di base: verranno considerati all’interno del conto economico e non potranno più essere portati all’attivo dello stato patrimoniale e ammortizzati su più anni.

Pertanto, le imprese che presentano in bilancio al 31/12/2015 costi di ricerca capitalizzati, l’anno successivo dovranno imputare il residuo del costo non ammortizzato a conto economico, con conseguenze sul bilancio 2016 tanto più rilevanti quanto maggiore sarà l’entità di tale residuo.

Le aziende quindi sono chiamate a distinguere con precisione i costi della ricerca applicata dai costi di sviluppo, portando i primi a conto economico e lasciando i secondi all’attivo dello stato patrimoniale, compito reso più complesso nei casi in cui il residuo non ammortizzato derivi da capitalizzazioni effettuate in più anni successivi.

Credito di imposta al 50% per la bonifica dell’amianto

La commissione Ambiente del Senato ha approvato l’emendamento al Collegato Ambiente della Legge di Stabilità 2014 che introduce un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di bonifica dell’amianto nelle proprie sedi e capannoni nel corso del 2016.

L’emendamento, approvato dopo essere stato fermo per quasi un anno, stanzia circa 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Il credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo: la prima quota sarà utilizzabile in compensazione, mediante modello F24, a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Le altre due quote verranno utilizzate nei periodi di imposta successivi. Pertanto, dal momento che il beneficio è riconosciuto per gli interventi realizzati nel 2016, gli anni in cui utilizzare il credito d’imposta saranno il 2017, il 2018 e 2019.

Per accedere al credito d’imposta è prevista una soglia minima di investimento unitario pari a 20.000 euro. L’agevolazione opera in regime “de minimis”.

Con successivo decreto da parte Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno fissate le disposizioni attuative tramite cui verranno individuate modalità e termini per la concessione del bonus fiscale.