Anticipazioni sul credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari

In attesa della pubblicazione del Regolamento di attuazione relativo al credito d’imposta incrementale a sostegno degli investimenti pubblicitari, Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una serie di chiarimenti che costituiscono un’anticipazione dei principali contenuti del Regolamento stesso. L’obiettivo è di fornire ai potenziali beneficiari un quadro informativo tale da metterli in condizione di pianificare da subito i propri investimenti pubblicitari.

Ricordiamo che si tratta di un incentivo fiscale “agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali”. La misura, decorrente dall’anno 2018, consiste in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore complessivo superi dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

L’incentivo opera con una logica incrementale: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto a quelli dell’anno precedente e viene elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

RISORSE STANZIATE

Per il 2018 lo stanziamento ammonta a 62,5 milioni di euro, di cui:

  1. 50 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa, inclusi i giornali on-line (20 milioni per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e 30 milioni per quelli da effettuare nel 2018)
  2. 12,5 milioni di euro per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive (da effettuare nel 2018)

RIPARTO DEL BENEFICIO

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Di conseguenza il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto.

Poiché gli stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media, ne consegue che il beneficiario, in presenza di investimenti su entrambi i media, può vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle categorie di investimento.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale e dotate della figura del direttore responsabile.

LIMITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del TUIR. L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda pertanto l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

Consiste in una prenotazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate la cui finestra temporale “potrebbe” (il condizionale è utilizzato nel documento pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria) essere fissata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, in cui riportare i seguenti dati:

  1. dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo;
  2. costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  3. costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
  4. indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media;
  5. ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

 

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