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Novità della Legge di Bilancio 2020 - Credito d'imposta sui beni immateriali 4.0 non più subordinato all'acquisto di beni materiali strumentali

La trasformazione dell’iperammortamento in credito d’imposta operata dalla Legge di Bilancio 2020 relativa ai beni materiali strumentali di cui si è detto nella nostra precedente news, ha introdotto anche un’interessante novità per i beni immateriali ricompresi nell’Allegato B alla L. 232/2016 (la legge istitutiva del precedente iperammortamento). Ricordiamo infatti che la vecchia legge agevolava anche l’acquisto di beni immateriali (software) solo se connessi agli investimenti in beni materiali rispondenti alle caratteristiche di Industria 4.0.

La nuova legge ha eliminato questo vincolo di subordinazione, pertanto essi sono agevolabili indipendentemente dall’acquisto di un bene materiale conforme a Industria 4.0.

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni degli ambiti di applicazione di software, sistemi, piattaforme e applicazioni affinché siano agevolabili:

  1. progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche;
  2. gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione;
  3. monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  4. gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  6. artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto.

Il credito d’imposta per questa tipologia di beni è del 15%, compensabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene.

Per il resto, valgono le stesse regole stabilite per il credito d’imposta sui beni materiali, quanto a obbligatorietà della perizia oltre i 300.000 euro e del riferimento alla normativa da inserire nei titoli di spesa (si legga il nostro precedente articolo per dettagli)

Novità della Legge di Bilancio 2020 - L'iperammortamento sui beni materiali strumentali si trasforma in credito d'imposta

Con la Legge di Bilancio 2020 l’iperammortamento ha mutato natura, diventando un credito d’imposta commisurato al costo di acquisizione del bene. Ricordiamo che la previgente normativa consisteva in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico rientranti nel “Piano nazionale Industria 4.0”. Tale maggiorazione figurativa veniva fruita negli anni, contestualmente al piano di ammortamento del bene, ai fini della deduzione dall’Ires o dall’Irpef delle quote di ammortamento.

La novellata disciplina, ridisegnata all’interno del nuovo “Piano nazionale Impresa 4.0”, è applicabile agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Il termine è spostato al 30 giugno 2021 qualora entro il 31 dicembre 2020 risulti confermato l’ordine al fornitore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

I beni oggetto dell’incentivo non cambiano, resta infatti il riferimento all’elenco ricompreso nell’Allegato A alla Legge 232/2016 istitutiva dell’Iperammortamento.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell’avvenuta interconnessione del bene. È inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L’intensità del credito d’imposta varia in base al costo dell’investimento:

  1. 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. 20% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

Per investimenti superiori a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da ingegnere o da un perito industriali iscritti nei rispettivi albi o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia deve attestare il possesso dei requisiti tecnici da parte del bene nonché la sua interconnessione al sistema aziendale (nella precedente normativa la soglia per l’obbligo della perizia era fissata a 500.000 euro ed essa doveva essere giurata). Per beni inferiori a tale soglia resta invece la possibilità da parte delle imprese di adempiere all’obbligo di attestazione del possesso dei requisiti tecnici e dell’interconnessione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Due importanti novità introdotte dalla legge sono le seguenti:

  1. introduzione dell’obbligo di inserire un esplicito riferimento alle disposizioni di legge nelle fatture e nei documenti relativi all’acquisizione del bene;
  2. vincolo alla fruizione del beneficio in subordine alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Segnaliamo infine che la previgente normativa va ancora applicata nel corso del 2020, in luogo del credito d’imposta, se entro il 31 dicembre 2019 è avvenuta sia la conferma dell’ordine al fornitore sia il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Confrontando la vecchia e la nuova normativa si può affermare quanto segue:

  1. il nuovo credito d’imposta offre un beneficio fiscale leggermente inferiore, in termini di intensità, rispetto all’iperammortamento (40% in luogo del 40,8% per i beni fino a 2,5 milioni di euro e 20% anziché 24% per beni oltre i 2,5 milioni di euro);
  2. la fruizione dell’incentivo è fissata in 5 anni, indipendentemente dal numero di anni di ammortamento del bene, come invece avveniva con la previgente normativa;
  3. l’eliminazione del beneficio per investimenti superiori a 10 milioni di euro di costo dovrebbe in parte spostare le risorse in direzione delle piccole e medie imprese.

Novità della Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica

Con questo ultimo articolo introduttivo alle caratteristiche principali del nuovo credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio e vigente per l’anno 2020, descriviamo il terzo e ultimo ambito di attività incentivate: le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

I settori produttivi citati dalla normativa che si caratterizzano per lo svolgimento di queste attività sono i seguenti:

  • tessile e moda
  • calzaturiero
  • occhialeria
  • orafo
  • mobile e arredo
  • ceramica

L’elenco riportato è tuttavia solo indicativo, e con successivo decreto del MiSE da pubblicarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio verranno definiti i criteri per la corretta identificazione delle attività di design e ideazione estetica anche in altri settori produttivi.

Le spese ammissibili alla determinazioni dell’importo agevolabile sono le seguenti:

  1. spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati presso le strutture produttive dell’impresa nelle attività di design e ideazione estetica, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare per tutte e sole le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • non superino i 35 anni e siano al loro primo impiego;
    • siano in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili;
    • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e ideazione estetica.
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relative ai beni mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e ideazione estetica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario nelle attività di design e ideazione estetica;
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero della lettera c);
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a), ovvero al 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

L’aliquota per la determinazione del credito d’imposta è pari al 6% e si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio.

Il credito d’imposta massimo concedibile è pari a 1,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta, l’obbligo di certificazione, gli obblighi documentali e la comunicazione da effettuare al MiSE, vale quanto già detto nell’articolo dedicato al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Novità della Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica

Nel precedente articolo abbiamo trattato della prima delle tre tipologie di attività incentivate dal nuovo credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio e vigente per l’anno 2020, ovvero le attività di ricerca e sviluppo. Tratteremo ora della seconda tipologia di attività, ossia quelle di innovazione tecnologica.

Tali attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, individuando con tale locuzione un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

È demandata alla pubblicazione di un decreto del MiSE entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio la specificazione dei criteri per la corretta applicazioni di tali definizioni, che prenderà a riferimento i principi contenuti nel Manuale di Oslo, pubblicato dall’OCSE, che rappresenta l’analogo per l’innovazione tecnologica del Manuale di Frascati, dedicato invece all’approfondimento delle definizioni di ricerca e sviluppo.

Le spese ammissibili alla determinazioni dell’importo agevolabile sono le seguenti:

  1. spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività di innovazione tecnologica, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte e sole le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • non superino i 35 anni e siano al loro primo impiego;
    • siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
    • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di innovazione tecnologica;
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relative ai beni mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario nelle attività di innovazione tecnologica;
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a), ovvero al 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c)

L’aliquota per la determinazione del credito d’imposta è pari al 6% e si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio.

Il credito d’imposta massimo concedibile è pari a 1,5 milioni di euro.

Nel caso i progetti siano finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, l’aliquota è innalzata al 10%. La puntuale definizione di tali obiettivi sarà oggetto del decreto del MiSE di cui sopra.

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta, l’obbligo di certificazione, gli obblighi documentali e la comunicazione da effettuare al MiSE, vale quanto già detto nel precedente articolo dedicato al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Novità della Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), entrata in vigore con la pubblicazione in G.U. a fine anno, ha modificato in profondità l’attuale disciplina del “credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo”, sostituendola di fatto con una nuova e quindi anticipando di un anno la conclusione di quella attualmente in vigore.

Il nuovo credito d’imposta riguarda varie tipologie di attività, tra cui quella di Ricerca e Sviluppo, e prevede per tutte il medesimo meccanismo di calcolo del beneficio e, salvo alcune eccezioni, le medesime voci di spesa ammissibili, ma stabilisce per ciascuna tipologia una diversa intensità di agevolazione.

Le tipologie di attività ammissibili previste dalla Legge sono le seguenti:

  1. credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 1 comma 200);
  2. credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica (art. 1 comma 201);
  3. credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica limitatamente ad alcuni settori produttivi (art. 1 comma 202).

Sarà possibile applicare il beneficio anche per più attività condotte nello stesso periodo d’imposta, pur nel rispetto della separazione analitica dei progetti condotti e delle spese sostenute.

Per cercare di spiegare con chiarezza cosa cambierà nel 2020 rispetto al passato in virtù di questa ennesima giravolta del legislatore, il quale, giova ricordarlo, dal 2015 – primo anno di vigenza del precedente incentivo – ad oggi ha apportato modifiche sostanziali praticamente ogni anno, con questo primo articolo illustriamo unicamente le novità introdotte per la prima tipologia di attività ammissibili, ovvero le attività di ricerca e sviluppo, richiamando prima la normativa precedente.

Il credito d’imposta in vigore dal 2015, al netto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, era strutturato nel modo seguente: ammetteva al beneficio le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, aveva un metodo di calcolo “incrementale” (ossia agevolava l’eccedenza di spesa rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio compreso tra il 2012 e il 2014) e differenziava le aliquote del credito d’imposta in base alla tipologia di spesa (tale differenziazione venne poi abbandonata nel biennio 2017-2018).

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in vigore dal 2020 non prevede né il metodo di calcolo incrementale né la differenziazione delle aliquote legate alla tipologia di spesa:

  1. l’aliquota è unica per tutte le tipologie di spesa, fissata al 12%
  2. l’aliquota si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio;
  3. il credito d’imposta massimo concedibile è pari a 3 milioni di euro.

Le spese ammissibili sono di fatto le medesime del precedente credito d’imposta come era nel suo ultimo anno di vigenza, il 2019, sebbene siano stati introdotti alcuni vincoli e alcune forme di premialità di cui ora si dirà. Per ragioni di sintesi omettiamo le caratteristiche non essenziali ad una prima ricognizione della nuova normativa. Le tipologie sono le seguenti:

  1. spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività di R&S, nei limiti del loro effettivo impiego in attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte e sole le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • non superino i 35 anni e siano al loro primo impiego;
    • siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
    • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di R&S.
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relative ai beni mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  3. spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario nelle attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, qualora i contratti siano stipulati con università o istituti di ricerca;
  4. quote di ammortamento relative all’acquisto di terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo di 1 milione di euro;
  5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese di personale di cui alla lettera a), ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c);
  6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, al 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Ai fini della corretta individuazione delle attività ammissibili al beneficio, la normativa, pur citando (come il precedente credito d’imposta) le definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale contenute nella Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, rimanda esplicitamente al Manuale di Frascati (manuale pubblicato dall’OCSE che ha ad oggetto le nozioni di ricerca e sviluppo e ne tematizza definizioni e ambiti di applicazione) e demanda poi ulteriori chiarimenti ad un decreto del MiSE da pubblicarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Ciò marca una differenza rispetto al precedente credito d’imposta, in cui il riferimento al Manuale di Frascati non era esplicitato dalla norma primaria ed era emerso molto tempo dopo dai documenti di prassi, creando non poco spaesamento tra gli utilizzatori del beneficio fiscale. Forse conscio dei problemi creati alle imprese, il legislatore sembra aver infine compreso l’importanza di esplicitare fin da subito con la massima chiarezza le definizioni al fine di limitare quelle incertezze interpretative da parte dei potenziali fruitori che rischiano di diminuire le potenzialità e l’utilità dell’incentivo.

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta, la nuova disciplina stabilisce che esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e che, come prevedeva anche la disciplina precedente (a partire dal 2018), la sua fruizione è subordinata ad una certificazione che attesti l’effettività delle spese sostenute, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (questo lascia presumere che anche la documentazione da certificare rimanga la stessa, anche se la Legge non lo specifica). È inoltre stabilito che le imprese che si avvalgono del credito d’imposta debbano effettuare una comunicazione al MiSE, secondo le modalità che saranno rese note tramite la pubblicazione di un apposito decreto direttoriale.

Resta infine l’obbligo da parte delle imprese beneficiarie di redigere e conservare una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nel corso dell’esercizio (obbligo che, nella precedente disciplina, era stato introdotto nel 2018).

Affinché le aziende possano fruire del beneficio devono risultare rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e adempiuti gli obblighi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nel prossimo articolo entreremo nel merito delle altre tipologie di attività agevolate dal nuovo credito d’imposta, ossia l’innovazione tecnologica e il design e ideazione estetica.

Pubblicati i bandi del MISE per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato i nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (brevetti, disegni e marchi), destinati a piccole medie imprese italiane, ossia Brevetti+, Disegni+4 e Marchi+3.
Per quanto concerne i bandi Brevetti+ e Disegni+ si tratta di nuove edizioni, mentre per il bando Marchi+3 si tratta di una riapertura dei termini per lo stesso bando del 2018.
Nel decreto del 18 ottobre, che ne annunciava l’apertura a breve, erano stati indicati i fondi stanziati ammontanti a 21,8 milioni di euro per il bando Brevetti+, 13 milioni di euro per il bando Disegni+4 e 3,5 milioni di euro per il rifinanziamento del bando Marchi+3.

Bando Brevetti+

  • Il  bando è finalizzato all’acquisto  di  servizi  specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto;
  • L’agevolazione, operante in regime de minimis, è concessa in conto capitale ed è pari all’80% dei costi ammissibili con un limite di € 140.000 euro;
  • Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 30 gennaio 2020, fino ad esaurimento delle risorse, mediante procedura informatica secondo le modalità che verranno a breve rese note da Invitalia, ente gestore del bando;
  • a QUESTO INDIRIZZO trovate la nostra scheda di approfondimento.

Bando Disegni+4

  • Oggetto del bando è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello di cui l’impresa possiede la titolarità: l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici funzionali alla fase di produzione oppure a quella di commercializzazione;
  • L’agevolazione, operante in regime de minimis, è concessa in conto capitale ed è pari all’80% dei costi ammissibili con un limite di € 65.000 euro per i progetti di produzione o di € 10.000 euro per i progetti di commercializzazione;
  • La presentazione della domanda, presso il sito www.disegnipiu4.it prevede una prima fase di prenotazione che avverrà a partire dal 27 febbraio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse, e una seconda fase di invio della documentazione per le imprese che avranno superato la prima fase ed entro cinque giorni da questa;
  • QUI trovate la nostra scheda di approfondimento.

Bando Marchi+3

  • Il bando agevola la registrazioni di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Misura A) e/o di marchi internazionali presso OMPI (Misura B), finanziando le spese sostenute per la progettazione del marchio e il suo deposito;
  • L’agevolazione opera in regime de minimis ed è concessa in forma di contributo in conto capitale fino all’80% delle spese ammissibili. Ciascun impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la misura A che per la misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00;
  • La presentazione della domanda, sul sito www.marchipiu3.it, prevede una prima fase di prenotazione che avverrà a partire dal 30 marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse, e una seconda fase di invio della documentazione per le imprese che avranno superato la prima fase ed entro cinque giorni da questa;
  • QUI trovate la scheda di Innova Solutions.

Restiamo a Vostra disposizione per approfondimenti.

Iperammortamento: proroga dell'agevolazione e modifiche alla normativa

La Legge di Bilancio ha prorogato l’iperammortamento anche per il 2019, apportando alla disciplina alcune rilevanti modifiche.

Ricordiamo che l’agevolazione consiste nella possibilità per le imprese di beneficiare di un incremento della quota annuale di ammortamento fiscalmente deducibile per investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

A decorrere dal 1/1/2019, la percentuale di maggiorazione della quota di ammortamento fiscalmente deducibile (fino ad oggi unica e pari al 150%) varia in base al valore dell’investimento:

  • – 170% per investimenti fino a un importo di 2,5 milioni di euro;
  • – 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • – 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro;
  • – La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Queste percentuali verranno applicate agli investimenti effettuati entro il 31/12/2019, oppure entro il 31/12/2020 a condizione che entro il 31/12/2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del valore complessivo dell’investimento.

È stata altresì prorogata, per le imprese che beneficiano dell’iperammortamento nel corso del 2019, la possibilità di fruire di una maggiorazione del 40% per l’acquisto di beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0”.

Si precisa che le imprese le quali hanno già avviato l’investimento pagando il 20% di acconto entro il 31/12/2018 e che lo concluderanno nel corso del 2019, fruiranno della “vecchia” percentuale di maggiorazione della quota di ammortamento, pari al 150%, precedente alla modifica normativa.

Credito d’imposta per R&S: modifiche sostanziali alla normativa introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

Come in parte già trattato nella precedente news, la Legge 145 del 30/12/2018, nei commi dal 70 al 72 dell’art. 1, ha introdotto delle modifiche alla normativa del credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo. In questa news illustriamo le modifiche sostanziali introdotte dalla Legge che decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, e quindi per il calcolo del credito d’imposta riferibile a tale periodo.

Le novità introdotte riguardano diversi temi: la natura delle spese ammissibili, le aliquote per il calcolo del beneficio e il metodo di calcolo, il beneficio massimo concedibile. Vediamole in dettaglio una per una.

Spese ammissibili

La voce di spesa a) che riguarda il personale impiegato in attività di R&S viene divisa in due tipologie:

  • a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
  • a bis) personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato.

La voce di spesa c) relativa ai contratti di ricerca commissionata viene anch’essa divisa in due tipologie:

  • c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative;
  • c bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui al punto precedente.

In entrambi i casi le imprese commissionarie non possono appartenere al medesimo gruppo dell’impresa committente.

All’interno della voce di spesa d) viene introdotta una nuova tipologia di spesa, la voce

  • d bis) relativa a “materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale”.

Relativamente a tale nuova voce di spesa è importante sottolineare quanto affermato dal legislatore: “la presente lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile”. In sostanza, se l’aggiunta di tali costi tanto nell’esercizio per il quale si intende fruire del credito d’imposta quanto negli esercizi costituenti la media di riferimento produce un vantaggio in termini di costo incrementale agevolabile allora la voce va conteggiata, in caso contrario non va inclusa nel rendiconto.

Aliquote per il calcolo del beneficio

Viene reintrodotta la differenziazione delle aliquote per il calcolo del credito d’imposta, per cui alcune voci di spesa conservano l’aliquota del 50% mentre le altre la vedono ridotta al 25%. In particolare, sarà applicata l’aliquota del 50% alle seguenti voci di spesa:

  • a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato;
  • c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative.

L’aliquota del 25% sarà applicata alle restanti voci di spesa impiegate in attività di R&S:

  • a bis) personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato;
  • b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per attività di R&S e aventi costo unitario non inferiore a 2.000 euro;
  • c) contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui al punto c);
  • d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica;
  • d bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Metodo di calcolo del beneficio

L’introduzione della doppia aliquota comporta una modifica al meccanismo di calcolo del credito d’imposta, che si applicherà nella misura del 50% sulla parte di spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lettere a) e c) e nella misura del 25% sulla parte residua.

Importo massimo del credito d’imposta

Viene ridotto da 20 milioni a 10 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascuna impresa.

 

In ragione della nuova voce di spesa relativa a materiali e forniture introdotta dalla normativa, riteniamo che le imprese, oltre a tenere traccia delle spese sostenute nell’esercizio in corso, dovendo conteggiare anche quelle sostenute nel triennio costituente la media di riferimento (2012-2014) debbano pianificare con buon anticipo l’individuazione di queste ultime al fine di valutare la convenienza dell’inserimento di questa vice di spesa nel rendiconto.

Restiamo a disposizione dei clienti per chiarimenti e approfondimenti in merito alle modifiche illustrate.

Credito d’imposta per R&S: modifiche agli adempimenti formali introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

La Legge 145 del 30/12/2018, nei commi dal 70 al 72 dell’art. 1, interviene sulla normativa del credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo introducendo delle modifiche. Tali modifiche riguardano sia elementi sostanziali quali le tipologie di spesa ammissibile, le aliquote di agevolazione e il massimale della stessa, sia variazioni relative agli adempimenti formali. Mentre le prime decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, le seconde decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, quindi per il credito d’imposta maturato nell’esercizio che per la maggior parte delle aziende si è appena concluso.

Questa news entra nel merito delle sole modifiche agli adempimenti formali e documentali introdotti dalla Legge di Stabilità 2019, demandando ad un successivo articolo quelle relative alle modifiche sostanziali. Ecco pertanto le novità introdotte dalla Legge di Bilancio:

  1. L’obbligo di certificazione delle spese riguarda ora la generalità delle imprese beneficiarie dell’agevolazione. Viene infatti disposto che “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti”. Tuttavia, la norma resta invariata laddove prevede il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta a copertura delle spese sostenute per la certificazione e nel limite di € 5.000, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e che affidano l’incarico della certificazione ad un professionista. Non è più prevista quindi l’esenzione per le imprese con bilancio certificato. Si ricorda inoltre che la certificazione deve riguardare sia il periodo agevolato che i tre periodi considerati per determinare la media di riferimento per il calcolo della spesa incrementale.
  2. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta può avvenire a partire dalla data di certificazione delle spese, non prima.
  3. È introdotto l’obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, di redigere e conservare una relazione tecnica illustrante finalità, contenuti e risultati dei progetti di R&S svolti in ciascun periodo d’imposta. Nel caso di attività di R&S intra-muros, la relazione deve essere firmata dal responsabile aziendale delle attività di R&S e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso le attività di R&S siano invece commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario all’impresa committente.

Credito d'imposta 40% Formazione Industria 4.0

Il 22 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto interministeriale contenente le disposizioni applicative del credito d’imposta, istituito con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, a favore delle attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0.

L’agevolazione in oggetto costituisce un ulteriore tassello nel percorso di implementazione del Piano Nazionale Industria 4.0: l’intenzione del legislatore infatti è quella di supportare l’acquisizione e il consolidamento delle competenze relative agli ambiti tecnologici previsti da tale piano.

Il credito d’imposta agevola le spese ammissibili nella misura del 40% e nel limite massimo di 300.000 euro, sostenute nel corso del 2018 ed è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio italiano. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione e prevede specifici obblighi documentali.

QUI potete leggere e scaricare la nostra scheda di approfondimento.