Credito d’imposta per R&S: modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017, nei commi 15 e 16 dell’articolo 1, apporta significative modifiche in senso rafforzativo del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, già operativo dallo scorso anno.

Le novità sono le seguenti:

  1. il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in attività di R&S agevolabili viene esteso di un anno e portato fino al 31 dicembre 2020 in luogo del 31 dicembre 2019;
  2. la misura dell’agevolazione viene elevata al 50% per tutte le tipologie di spesa. Precedentemente, tale intensità si applicava solo al personale altamente qualificato e alla ricerca contrattuale, mentre adesso si applica anche alle spese relative alle competenze tecniche e privative industriale, nonché alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione di strumenti e attrezzature utilizzati in R&S;
  3. l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da 5 a 20 milioni di euro;
  4. il credito d’imposta può essere fruito anche da imprese residenti (o stabili organizzazioni di imprese non residenti) che svolgano attività di R&S su commissione di soggetti non residenti.

Tutte le modifiche hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Viene conservato il criterio incrementale del bonus, per cui la misura del 50% per calcolare il credito d’imposta si applica all’incremento della spesa per R&S rispetto alla media delle medesime tipologie di spesa sostenuta nei tre esercizi antecedenti al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Per un’analisi più dettagliata dell’agevolazione, rimandiamo alla lettura di questa nostra scheda.

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