Credito d'imposta per R&S

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credito_impostaIl credito d’imposta per i costi sostenuti per la Ricerca e Sviluppo

Uno strumento automatico di facile utilizzo e di sostegno concreto alle aziende

Il credito d’imposta è una detrazione fiscale, che corrisponde alla sottrazione dall’imposta di una determinata quota di costi sostenuti in modo tale da ridurre l’imposta stessa. A differenza della deduzione fiscale, che viene applicata alla base imponibile, la detrazione viene dunque applicata all’imposta lorda e dà luogo all’imposta netta, ossia l’imposta dovuta. Ne consegue che, per fruire del credito, è necessario che l’imposta lorda sia sufficientemente elevata da assorbire la detrazione, cosa non scontata ad esempio nei casi in cui il credito si applichi ad imposte proporzionali all’utile, come avviene per l’IRES. In ogni caso per usufruire del credito d’imposta è necessario indicarlo nella dichiarazione dei redditi.

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

credito_imposta2L’art. 1, comma 35 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (“Legge di Stabilità 2015”) ha rivisto integralmente il credito d’imposta che era stato introdotto a dicembre 2013 dall’art. 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145 (“Destinazione Italia”). Tale misura, che era relativa al triennio 2014-2016, nonostante la conversione in legge, non era mai divenuta operativa per la mancanza del decreto attuativo. Il nuovo credito d’imposta modificato, ora relativo al quinquennio 2015-2019, è diventato operativo il 29 luglio 2015, con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Il 16 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare contenente diversi chiarimenti relativi alla normativa. Ulteriori precisazioni sono arrivate tramite la pubblicazione di diverse Risoluzioni.

Di particolare rilievo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, che avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. La prima modifica riguarda il periodo in cui potranno essere effettuati gli investimenti agevolati, allungato di un anno e portato fino al 31 dicembre 2020. Abbiamo evidenziato in blu le altre modifiche nel corpo del testo.

Riportiamo di seguito un elenco degli aspetti caratterizzanti il credito d’imposta:

  1. possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato;
  2. per accedere al beneficio, le imprese dovranno sostenere negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 una spesa annuale per attività di R&S pari ad almeno 30.000 euro;
  3. rientrano tra le attività ammissibili la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale;
  4. costituiscono spese ammissibili le seguenti voci:
    1. Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, oppure iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o, infine, in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. Il personale deve essere dipendente dell’impresa oppure in rapporto di collaborazione con essa, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;
    2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature utilizzati nelle attività di R&S (con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di R&S; sono ammessi beni acquistati direttamente, oppure tramite locazione finanziaria o noleggio;
    3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, altre imprese (comprese le start-up innovative) e professionisti;
    4. Competenze tecniche e privative industriali (brevetti); tra le competenze tecniche rientra il personale non altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S, che abbia una mansione tecnica; le privative industriali si riferiscono principalmente a brevetti per invenzione industriale o biotecnologica.
  5. la misura del bonus, per le spese di personale e contratti di ricerca, è pari al 50% dell’incremento della spesa per ricerca e sviluppo sostenuta in ciascuno dei cinque periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, rispetto alla media delle medesime tipologie di spesa per R&S sostenuta nei tre esercizi antecedenti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; per le spese di strumenti e attrezzature e competenze tecniche e privative industriali la misura del bonus, calcolata con lo stesso metodo, è ridotta al 25% (a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, anche per queste voci di spesa la misura del bonus è elevata al 50%);
  6. Per le aziende costituite durante uno dei tre esercizi antecedenti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ovvero negli esercizi che dovrebbero costituire la media storica di riferimento su cui determinare l’incremento di spesa di R&S e quindi il credito di imposta, si considerano ai fini della media solo gli esercizi a decorrere dalla data di costituzione. Per una impresa costituita invece a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, che non ha alle spalle una media storica di riferimento, l’intero volume degli investimenti in ricerca e sviluppo concorrerà alla determinazione del credito d’imposta;
  7. il credito d’imposta massimo fruibile annualmente da ciascun beneficiario è pari a 5 milioni di euro (elevato a 20 milioni a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016);
  8. Il credito deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La misura riguarda gli investimenti effettuati in ciascuno degli esercizi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  9. Sono previsti obblighi di carattere documentale, per ciascuna tipologia di spesa, consistenti in: a) fogli di presenza nominativi riportanti l’impegno giornaliero nelle attività di R&S, per quanto riguarda il personale, sia dipendente che collaboratore/professionista; b) dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile della R&S che attesti la misura e il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono state impiegate in attività di R&S; c) i contratti di ricerca e una relazione firmata dall’impresa commissionaria che illustri le attività di R&S svolte; d) fogli presenza nominativi per il personale non altamente qualificato e, per quanto riguarda i brevetti, i contratti di acquisto e una relazione concernente le attività svolte;
  10. La documentazione contabile relativa al credito d’imposta deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale oppure da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legale. Qualora le imprese non siano soggette a revisione legale dei conti e siano prive di un collegio sindacale, devono affidare la certificazione ad un professionista / società di revisione esterno. Per tali imprese, la spesa sostenuta per la certificazione, nel limite dei 5.000 euro per ciascun esercizio, viene aggiunta al credito d’imposta spettante: in altre parole, è agevolato al 100%. Sono esenti dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio certificato.

IL NOSTRO SERVIZIO

Sulla base delle esperienze pregresse, INNOVA SOLUTIONS è in grado di fornire una consulenza completa alle aziende che intenderanno usufruire del credito d’imposta, affiancando l’azienda nell’espletamento degli adempimenti che la stessa, in obbligo a quanto previsto dalla normativa, è tenuta a svolgere. In particolare, l’azienda verrà supportate nella:

  1. individuazione delle attività di ricerca e sviluppo così come definite dalla normativa;
  2. determinazione e quantificazione dei costi agevolabili;
  3. predisposizione di tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi agevolabili.